Tel. 0558721774 - Cell. 3703653138 studioamministrazioniimmobili@gmail.com

Contatti

Geom. Giovannini Alessandro

N° Anaci: 18503
Legge 220 del 11.12.2012

Indirizzo

Via Livornese, 89 | 50055, Lastra a Signa (FI)

Orari

Lun – Mer: 15.30 – 18.30
Mar – Gio: 09.30 – 12.00
Ven – Sab – Dom: Chiuso

Telefono e Cellulare

Tel. 0558721774 – Cell. 3703653138

Fai una richiesta

Trattamento dati personali

9 + 10 =

F.A.Q.

Domande frequenti

Domande legate all’amministrazione

La nomina dell'amministratore in un condominio è obbligatoria?

E’ obbligatoria nel caso ci siano più di otto condomini. Comunque, nel caso di condomini più piccoli può essere utile avere un amministratore per una gestione completa e per evitare inconvenienti sulle decisioni condominiali. 

Qual è la maggioranza necessaria per la nomina dell'amministratore?

Almeno 500 + 1 millesimi e la maggioranza dei presenti in assemblea.

Quali sono i compiti dell'amministratore per la legge?

Per l’art. 1130 c.c. l’amministratore deve:

a) eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini;

b) curare l’osservanza del regolamento di condominio;

c) riscuotere i tributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni del’edificio;

d) ogni anno rendere conto della sua gestione all’assemblea.

Posso rivolgermi allo Studio per qualsiasi informazione/problema del condominio?
Si, tutti i condomini possono rivolgersi allo studio per chiedere informazioni o risolvere dei problemi legati all’amministrazione condominiale o al condominio in generale.
Posso delegare l'amministratore del condominio a rappresentarmi in assemblea?

L’amministratore del condominio non può essere delegato a seguito della legge 11 dicembre 2012, n. 220, “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17/12/2012 ed entrata in vigore in data 18 giugno 2013.

L'amministratore può essere revocato in qualsiasi momento?

Sì, in qualunque momento dall’assemblea con le stesse maggioranze previste per la sua nomina.

La revoca dell’amministratore può essere disposta anche dal tribunale competente per territorio su ricorso anche di un solo condomino, nei casi in cui l’amministratore non abbia per due anni consecutivi reso il conto della gestione, oppure nel caso in cui vi siano fondati sospetti di gravi irregolarità.

Domande legate agli obblighi assembleari

Posso delegare l'amministratore del condominio a rappresentarmi in assemblea?

L’amministratore del condominio non può essere delegato a seguito della legge 11 dicembre 2012, n. 220, “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17/12/2012 ed entrata in vigore in data 18 giugno 2013.

Posso delegare il mio inquilino a rappresentarmi in assemblea?

Sì l’inquilino può essere delegato dal proprietario. In caso di mancanza di delega l’inquilino può partecipare all’assemblea ma non ha potere di voto.

Con quanti giorni di preavviso bisogna comunicare la convocazione dell'assemblea condominiale?

L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza.

Posso chiedere la revisione delle tabelle millesimali?

Sì. Le tabelle millesimali possono essere modificate anche nell’interesse di un solo condomino, quando esistono degli evidenti errori o quando sono mutate le condizioni di una parte dell’edificio, per esempio, nel caso di sopraelevazione di nuovi piani.

Qual è la maggioranza necessaria per approvare l'esecuzione di lavori straordinari di notevole entità (es. ristrutturazione facciata)?

Almeno 500 + 1 millesimi e la maggioranza dei presenti in assemblea.

Domande legate agli obblighi condominiali

Le spese condominiali possono essere pagate presso lo Studio di amministrazione?

No. A seguito della legge 11 dicembre 2012, n. 220, “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17/12/2012 ed entrata in vigore in data 18 giugno 2013, i versamenti delle spese condominiali devono avere una tracciabilità bancaria. Pertanto, non è possibile versare le rate in contanti presso lo studio di amministrazione. Il versamento è effettuato tramite bonifico sul conto corrente del condominio. Presso lo studio di amministrazione si può effettuare il versamento con assegno.

Devo comunicare allo Studio di amministrazione che ho affittato l'appartamento?

Sì. La presenza dell’inquilino e i suoi dati anagrafici devono essere comunicati allo studio di amministrazione per l’aggiornamento del registro anagrafe condominiale obbligatorio a seguito della legge 11 dicembre 2012, n. 220, “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17/12/2012 ed entrata in vigore in data 18 giugno 2013.

Come avviene la suddivisione delle spese condominiali tra proprietario ed affittuario?

La suddivisione delle spese condominiali tra proprietario ed inquilino viene effettuata dallo studio di amministrazione condominiale.  In caso venga richiesto dal proprietario, i conteggi suddivisi, vengono inviati anche all’inquilino. La procedura dipende dal contratto di affitto, in quanto alcuni contratti di affitto prevedono un canone mensile comprensivo di spese condominiali che sarà poi il proprietario a versare sul conto del condominio, mentre altri contratti di locazione prevedono solo il canone di locazione con spese condominiali escluse, in questo caso all’inquilino viene inviato rendiconto spese condominiali con relativo riparto.

Se un inquilino non paga le spese condominiali chi ne risponde?

In caso di morosità da parte in un inquilino lo studio di amministrazione invia sollecito di pagamento all’inquilino e al proprietario in quanto se l’inquilino non paga le spese è il proprietario che dovrà versarle in quanto associate all’immobile.

Il singolo condomino può essere rimborsato delle spese effettuate per le parti comuni dell'immobile senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea?

Sì ma solo nel caso di spese urgenti e indifferibili.

Domande su temi legati al condominio

Quali sono gli orari in cui si possono effettuare i lavori di ristrutturazione negli appartamenti?

In base alle regolamentazioni comunali gli orari, dal lunedì al venerdì, sono:

– dal 01/10 al 31/03: 8.00 -12.00 e 14.00 – 20.00

– dal 01/04 al 30/09: 7.00 – 12.00 e 15.00 – 20.00

In alcuni casi il comune di competenza rilascia permesso speciale alla ditta esecutrice anche per il sabato ma deve essere richiesto al comune.

Quando un vicino di casa disturba come mi devo comportare?

Se il disturbo avviene nelle ore notturne è consigliabile chiamare le forze dell’ordine per segnalare il disturbo ed avvertire l’amministratore che provvederà ad inviare raccomandata al condomino, indicando gli articoli del codice civile e del regolamento di condominio se presente che regolamentano i rapporti di buon vicinato.